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imposta speciale sugli imballaggi di plastica non riutilizzabili

La nuova imposta speciale sugli imballaggi di plastica non riutilizzabili (IPNR) è entrata in vigore il 1° gennaio 2023. Questa imposta è uno strumento economico il cui obiettivo principale è incentivare l’economia circolare e ridurre la produzione di rifiuti di plastica. Il tributo è disciplinato dal capitolo I del titolo VII della Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y suelos contaminados para una economía circular (articoli da 67 a 83). 

Inoltre, lo scorso 30 dicembre è stata pubblicata anche l’Orden HFP/1314/2022 che regola i modelli per la dichiarazione di questa imposta, l’iscrizione nel Registro Territoriale e la contabilità dei prodotti interessati. Questa nuova normativa riguarda tutte le scatole, gli imballaggi, i nastri da imballaggio, le pellicole e il materiale termoretraibile che contengano plastica non riutilizzabile. 

Di seguito riassumiamo tutte le informazioni da conoscere sull’imposta speciale sugli imballaggi di plastica non riutilizzabili.  

A chi si applica l’imposta speciale sugli imballaggi di plastica non riutilizzabili

L’imposta sugli imballaggi di plastica non riutilizzabili è un tributo il cui presupposto d’imposta ricade sulla fabbricazione, l’importazione, l’acquisizione intracomunitaria e la detenzione irregolare. Grava sull’utilizzo nel territorio spagnolo di imballaggi di plastica, sia che si presentino vuoti sia che si presentino pieni. Questa imposta si applica a: 

  1. Gli imballaggi non riutilizzabili che contengano plastica.
  2. I prodotti plastici semilavorati destinati alla produzione di imballaggi, come le preforme o i fogli di materiale termoplastico.
  3. I prodotti contenenti plastica destinati a consentire la chiusura, la commercializzazione o la presentazione di imballaggi non riutilizzabili.

Non sono soggetti a questa imposta le pitture, gli inchiostri, le lacche e gli adesivi concepiti per essere incorporati nei prodotti destinati a svolgere la funzione di contenere, proteggere, manipolare o consegnare beni o prodotti. Non sono inoltre tassate le piccole importazioni o acquisizioni intracomunitarie di imballaggi il cui peso non superi i 5 kg. 

Sono inoltre esenti dall’imposta i prodotti destinati a svolgere la funzione di contenimento, protezione, manipolazione, distribuzione e presentazione di prodotti sanitari, medicinali, alimenti per fini medici speciali, preparati per lattanti per uso ospedaliero o rifiuti pericolosi di origine sanitaria, nonché i rotoli di plastica per insilati ad uso agricolo e zootecnico.

D’altra parte, per quanto riguarda la base imponibile, essa è costituita dalla quantità di plastica non riciclata, espressa in chilogrammi, e l’aliquota sarà di 0,45 euro per chilogrammo. Il peso della plastica riciclata contenuta nei prodotti dovrà essere certificato da un ente accreditato per il rilascio della relativa certificazione secondo la norma UNE-EN 15343:2008. La falsa o scorretta certificazione sarà sanzionata con una multa minima di 1.000 euro.

Come si gestisce l’imposta speciale sugli imballaggi di plastica non riutilizzabili

Nella Orden HFP/1314/2022 sono riportati il modello 592 per la presentazione delle autoliquidazioni dell’imposta e il modello A22 per la richiesta di rimborsi. 

La presentazione del modello 592 e, se del caso, il pagamento del debito tributario dovranno essere effettuati entro 20 giorni di calendario dalla fine del periodo di liquidazione corrispondente, che coincide con il trimestre solare. Nei casi in cui il periodo di liquidazione dell’IVA sia mensile, anche il calcolo sarà mensile. E la presentazione del modello A22 dovrà essere effettuata entro i primi 20 giorni di calendario successivi alla fine del trimestre in cui si verificano i fatti. 

D’altra parte, i fabbricanti e gli acquirenti intracomunitari dovranno iscriversi al Registro territoriale dell’Ufficio Gestore dell’AEAT. La domanda di iscrizione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

  • Documentazione che attesti la rappresentanza, quando l’obbligato agisca tramite un rappresentante.
  • Identificazione e descrizione dello stabilimento in cui i produttori svolgono l’attività.
  • Indicazione della voce dell’Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) corrispondente.

Infine, tutti i produttori contribuenti sono tenuti a tenere una contabilità dei prodotti oggetto dell’imposta secondo il formato previsto dall’allegato V della presente Orden HFP/1314/2022. Inoltre, gli acquirenti intracomunitari tenuti a iscriversi nel registro territoriale dovranno tenere un registro delle giacenze, secondo il formato dell’allegato V.

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